Il quadro: chi fa cosa
La Legge 15 gennaio 1992 n. 21 è la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed è composta da 15 articoli. In Lombardia si affianca la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6, che classifica il taxi tra i servizi non di linea. Le domande ruotano quasi tutte attorno a una domanda di fondo: quale ente è competente. Tienilo a mente così:
- Regioni ed enti locali delegati: competenza generale sugli autoservizi pubblici non di linea.
- Comuni: stabiliscono requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze, concedono licenze e autorizzazioni con bando di pubblico concorso, accertano l'iscrizione al ruolo, esercitano la vigilanza, dispongono la revoca, stabiliscono turni e orari. Lo svolgimento del servizio è disciplinato dai regolamenti comunali.
- Camere di Commercio: presso di loro è istituito il ruolo dei conducenti.
- Regione: stabilisce le sanzioni per la mancata prestazione del servizio taxi e determina il contingente delle autorizzazioni NCC; la Giunta regionale fissa i criteri del contingente per bacino e adegua le tariffe del bacino aeroportuale.
- Presidente della Provincia: nomina le Commissioni tecniche provinciali per la formazione dei ruoli.
Gli autoservizi pubblici non di linea trasportano persone in modo individuale o collettivo, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti di linea (ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, aerei). Si effettuano a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta. Il taxi si può esercitare anche con natanti; un'autoambulanza non può essere adibita a questi servizi.